Articolo 1 - Finalità
È costituita la Lega Italiana contro l'Epilessia , in breve denominabile anche Lice.L'Associazione è una Società Scientifica senza scopo di lucro e persegue esclusivamente la finalità di contribuire al miglioramento della diagnosi, terapia e assistenza delle persone con epilessia nonché al loro inserimento nella società, promuovendo ed attuando ogni utile iniziativa per il conseguimento di tali finalità. In particolare la Lice è costituita per:
- promuovere ricerche su temi epilettologici;
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provvedere alla raccolta ed elaborazione di dati statistici e di informazioni sull'epilessia su base nazionale e regionale;
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promuovere e favorire l'istituzione di Centri per la diagnosi, terapia e assistenza di persone con epilessia;
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stabilire e mantenere rapporti con la Lega Internazionale contro l'Epilessia, con le Associazioni e gli Enti esteri aventi finalità identiche od affini, con i Centri, gli Istituti e gli Enti nazionali e regionali interessati alla cura ed alla assistenza di persone con epilessia;
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attuare attività formative e di aggiornamento in ambito epilettologico, anche in riferimento alla educazione medica continua, rivolte sia a personale medico, inclusi medici di base e specialisti in neurologia, neurofisiologia, neurofisiopatologia, neuropsichiatria infantile, neuropediatria, neuropatologia, neuroradiologia, neurochirurgia, sia a personale paramedico, inclusi tecnici di neurofisiopatologia e neuroradiologia, personale afferente alle scienze infiermieristiche, e altro personale tecnico. Il programma di formazione continua sarà attuato con riunioni poLicentriche nazionali con discussione di casi clinici, corsi di aggiornamento e convegni/congressi locali, regionali, nazionali e internazionali su temi epilettologici, e corsi di formazione a distanza. Le attività di educazione medica continua saranno autofinanziate o finanziate attraverso i contributi degli associati e/o enti pubblici o privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
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allacciare e mantenere rapporti con i competenti organi nazionali e regionali per la promozione di leggi e provvedimenti a favore delle persone con epilessia;
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collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie, l'Agenzia per i servizi Sanitari Regionali, la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M.) e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche su aspetti sanitari o scientifici inerenti al settore specialistico o all'area interprofessionale che l'associazione rappresenta, anche al fine di elaborare linee guida, trial di studio e ricerche finalizzate e di realizzare rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
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promuovere e organizzare attività sociali finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il SSN, anche se forniti attraverso soggetti collegati;
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promuovere l'istituzione di Sezioni Lice regionali ed interregionali;
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ricevere contributi, donazioni ed eventualmente provvedere alla raccolta di fondi da utilizzare per il conseguimento dei fini statutari;
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attuare procedure di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;
È vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, così come definite e disciplinate dall'art. 10, comma 5, D.Lgs. 460/'97. Sono altresì escluse le finalità sindacali e le attività imprenditoriali (salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua).
Articolo 2 - Patrimonio
Il patrimonio della Lice è costituito dai beni mobili ed immobili di cui essa è o diventerà proprietaria, da elargizioni, offerte, sovvenzioni e lasciti, da contributi di Enti pubblici e privati, dalle quote sociali e da residui attivi o proventi derivanti da attività intraprese nell'ambito dei fini statutari. Le quote sociali non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggette a rivalutazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 3 - Sede
La sede della Lice è in Roma - Via Nizza 45.
Articolo 4 - Soci Lice
I Soci Lice possono essere Soci ordinari, sostenitori, benemeriti, onorari e corrispondenti.La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.
Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
Articolo 5 - Soci ordinari
Possono essere Soci ordinari coloro che svolgono una attività sotto il profilo scientifico, operativo e divulgativo riguardante gli aspetti medici e sociali dell'epilessia, senza limitazioni riguardo alle strutture (pubbliche o private) in cui operano e senza discriminazione riguardo la figura professionale o al settore di attività (servizio sanitario nazionale o attività libero-professionale), purchè inerenti al settore specialistico o all'area interprofessionale che l'associazione rappresenta.Le domande, corredate da un breve curriculum esplicativo e controfirmate da due Soci ordinari presentatori, vanno indirizzate al Presidente.
Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6 - Soci sostenitori
Soci sostenitori sono i Soci ordinari che versano un contributo annuo non inferiore a cinque quote annuali.
Articolo 7 - Soci benemeriti
Soci benemeriti sono gli Enti, gli Istituti, le Ditte, le persone fisiche che contribuiscono con elargizioni o prestazioni gratuite al potenziamento delle attività della Lice. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8 - Soci onorari
Soci onorari sono coloro che nel campo scientifico e sociale, in Italia o all'estero, abbiano contribuito con particolari meriti alle finalità dell'Associazione.Essi vengono nominati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci.
Articolo 9 - Soci corrispondenti
Sono Soci corrispondenti coloro che mantengono stretti rapporti con il Consiglio Direttivo e con gli organi delegati della Lice per il conseguimento dei fini statutari.
Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 10 - Revoca dello stato di socio
La qualità di Socio ordinario e sostenitore si perde per dimissione, per morosità, per indegnità pronunciata all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
Articolo 11 - Organi della Lice
Sono organi della Lice:
- l'Assemblea dei Soci ordinari e sostenitori;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario-Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche sociali non sono retribuite
Articolo 12 - Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e deve essere convocata almeno una volta all'anno.
Essa:
- delibera sulla relazione del Presidente, sulla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e sugli argomenti all'ordine del giorno;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- stabilisce l'ammontare delle quote sociali e le modalità di riscossione;
- delibera sulla sede del Congresso Nazionale e propone temi per congressi e riunioni scientifiche;
- delibera sulla nomina dei Soci onorari;
- elegge, ogni triennio, i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario-Tesoriere fra i soci ordinari e sostenitori ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
Articolo 13 - Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.Per quanto riguarda le modifiche dello Statuto essa è legalmente costituita in prima convocazione con la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di un quinto dei soci.
Per quanto riguarda l'eventuale scioglimento dell'Associazione essa è legalmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci sia in prima che in seconda convocazione.
Articolo 14 - Convocazione dell'assemblea
La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, almeno una volta l'anno, oppure ne sia fatta richiesta motivata di almeno venti Soci ordinari o della maggioranza del Consiglio Direttivo.
La convocazione è fatta a mezzo posta ed inviata- facendo fede il timbro postale- al domicilio dichiarato dal Socio almeno trenta giorni prima della data fissata. Essa deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno.In prima convocazione l'assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 15 - Deliberazioni dell'assemblea
Partecipano con diritto di voto all'Assemblea, tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali purchè la loro ammissione alla Lice sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo almeno sei mesi prima della effettuazione dell'Assemblea.L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea.
Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza sempLice dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione del verbale sull'organo ufficiale di stampa della Lice.
Articolo 16 - Modifica statuto - Scioglimento dell'associazione
L'assemblea, in seduta straordinaria è l'unico organo competente a modificare lo statuto della Lice o a sciogliere la Lice con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.In caso di scioglimento della Lice, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 17 - Composizione del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da otto consiglieri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria dei Soci. E' inoltre membro di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente uscente. Non è consentito partecipare al Consiglio Direttivo a più di un titolo.L'attività del Consiglio Direttivo è stabilita dal presente statuto.
Articolo 18 - Convocazioni e deliberazioni del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, comunque, in riunioni ordinarie almeno due volte all'anno, ed in riunioni straordinarie su richiesta motivata di due quinti dei soci o della maggioranza del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza di almeno sei dei suoi membri.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano con diritto di voto deliberante, sia il Presidente che il Segretario-Tesoriere. In caso di loro assenza le riunioni sono regolarmente costituite ed il Consiglio delibera validamente.Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto, computandosi ai fini della determinazione della maggioranza, anche i voti del Presidente e del Segretario-Tesoriere.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano di diritto con voto consultivo il Direttore del Bollettino ed i Coordinatori regionali ed interregionali, anche se è facoltà del Presidente convocare, per giustificati motivi, il Consiglio Direttivo in seduta ristretta, con partecipazione limitata al Consiglio Direttivo, al Presidente e al Segretario-Tesoriere.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocati a partecipare Procuratori speciali, Responsabili di Commissioni e Gruppi di Studio e altri esperti con voto consultivo in rapporto ad argomenti che li riguardino.
Alle riunioni in cui vengono discussi i bilanci, o se la sua presenza è richiesta dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, partecipa altresì con voto consultivo il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con sistemi di video-conferenza.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale.
Articolo 19 - Compiti del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo presiede allo sviluppo ed all'indirizzo generale della Lega, delle Sezioni regionali ed interregionali, delibera sulle ammissioni dei Soci ordinari, nomina i Soci benemeriti e i soci corrispondenti, propone alla Assemblea la nomina dei Soci onorari, stabilisce il programma di lavoro per ogni anno sociale, ratifica l'eventuale costituzione delle Sezioni regionali ed interregionali, provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività nazionali, sottopone all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi.In occasione di congressi e riunioni scientifiche il Consiglio Direttivo può affidare ai Comitati organizzatori locali la gestione finanziaria ed economica delle manifestazioni.
Articolo 20 - Responsabilità del Presidente
Il Presidente è investito della rappresentanza della Lice di fronte terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo nonché le Assemblee ordinarie e straordinarie, dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio e dall'Assemblea. In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della prima riunione successiva.
Il Presidente può inoltre nominare e revocare Procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.
Articolo 21 - Responsabilità del Segretario-Tesoriere
Il Segretario-Tesoriere compila e tiene aggiornato lo schedario dei Soci, provvede alla corrispondenza , controlla il pagamento delle quote sociali, cura lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e di esse redige i verbali.
E' responsabile della esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente, provvede alla contabilità, coordina l'attività per il raggiungimento dei fini statutari, controfirma tutti gli atti ufficiali della Lice.
Articolo 22 - Anno finanziario e bilancio
L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, i quali devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Giugno.
Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell' Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni socio.
Articolo 23 - Gestione amministrativa
I
l Presidente ed il Segretario- Tesoriere sono investiti con firma libera e disgiunta tra loro, dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme liquidate a disposizione della Lice con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive di qualsiasi genere e specie, quali, in via esemplificativa , apertura di conti correnti, richiesta di fidi, anticipazioni, crediti e sovvenzioni e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati alla Lice.
Articolo 24 - Durata del madato ed elezione delle cariche sociali
I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente , Segretario-Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre anni ed i titolari non sono rieleggibili per più di una volta consecutiva nella stessa carica. Il Presidente non è più rieleggibile.Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, o il Presidente o il Segretario-Tesoriere, decade l'intero Consiglio.
Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione dei tre organi.Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, che non rappresentano la maggioranza, il Consiglio stesso coopterà i suoi membri tra i non eletti secondo l'entità dei suffragi ottenuti. I nuovi consiglieri restano in carica fino alla scadenza naturale del triennio.Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo del Presidente Uscente, il Consiglio coopterà il Presidente Uscente precedente (o, in caso di sua indisponibilità, il primo tra i Presidenti Uscenti precedenti, in un ordine di priorità che privilegi quello più recente), che resterà in carica fino alla scadenza naturale del triennio.
Il Presidente, il Segretario-tesoriere, i consiglieri e il Collegio dei revisori dei conti, sono eletti con votazioni segrete distinte. Le procedure elettorali vengono avviate almeno 4 mesi prima delle votazioni mediante avviso sul sito Internet dell'Associazione. Una Commissione di Nomina nominata dal Consiglio Direttivo valuterà tecnicamente le candidature. La Commissione di Nomina è presieduta dal Presidente uscente e composta da altri cinque membri della Lice. Il Presidente e gli altri membri della Commissione di Nomina non possono essere candidati.
L'elettorato attivo e passivo è costituito da soci Lice iscritti da oltre 1 anno in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni avente diritto può presentare la propria candidatura a ricoprire una delle cariche sociali, in ottemperanza ai criteri di eleggibilità sopra stabiliti. Le candidature devono essere inviate al Presidente almeno due mesi prima della data delle votazioni, a mezzo di raccomandata AR, oltre che per E-mail. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da un breve profilo del candidato che ne evidenzi il ruolo professionale e da un programma di lavoro relativo alla carica per cui viene presentata candidatura.
Ciascuna candidatura sarà inserita nel sito web della Lice. Qualora alla scadenza dei termine stabilito il numero di candidature valide risulti inferiore al numero degli eleggibili per ciascuna delle cariche, la Commissione di Nomina, tenendo conto degli obiettivi statutari, procede a integrare le candidature con nominativi aggiuntivi (sino a un massimo di 8 nominativi aggiuntivi per ciascuna delle cariche) previa acquisizione di dichiarazione firmata di accettazione da parte dei candidati proposti e del relativo profilo e programma di lavoro. La lista finale dei candidati deve essere completata entro 6 settimane dalla data di voto e pubblicizzata sul sito Web dell'Associazione.
All'inizio delle operazioni di voto in occasione dell'Assemblea elettiva, le candidature vengono esposte con congrua evidenza, in ordine alfabetico, e suddivise per organo al quale si riferiscono. Ogni elettore vota una sola volta, con voto segreto e su schede separate per ciascuna delle cariche, indicando la preferenza di un numero massimo di candidati pari al numero dei membri che compongono ogni organo della Lice (1 per il Presidente, 1 per il Segretario-Tesoriere, 8 per i Consiglieri e 3 per il Collegio dei Revisori dei Conti). È consentito esprimere un numero inferiore di preferenze.
Una commissione elettorale composta da un presidente di seggio e tre commissari viene nominata dal Presidente e sovrintende alle operazioni di voto e allo spoglio delle preferenze, che viene effettuato al termine delle votazioni. Sono considerate valide le preferenze in cui sia indicato correttamente il cognome del candidato. In caso di omonimia è necessario specificare il nome. Sono da considerarsi nulle le schede non leggibili, quelle in cui non sia indicato il nome di un candidato valido e quelle in cui sia scritta qualsiasi altra parola o frase oltre il voto espresso, o in cui sia indicato un numero eccessivo di preferenze.
A parità di voto, risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, dal candidato con maggiore anzianità anagrafica. I risultati vengono proclamati dal Presidente e divulgati attraverso il sito web della Lice.Le schede vengono conservate dal Segretario-Tesoriere e sono a disposizione per verifiche richieste dai Soci Lice con diritto di voto fino a 60 giorni dalla data dell'elezione.
Articolo 25 - Pubblicazioni Lice
Il Consiglio Direttivo è responsabile di assicurare la stampa di un organo ufficiale della Lice finalizzato alla comunicazione con i Soci in forma di Bollettino o Notiziario, la cui gestione è affidata a un Direttore. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo all'inizio del suo mandato, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. L'organo ufficiale della Lice può rappresentare strumento per la pubblicazione di contributi scientifici quali articoli, riassunti e atti congressuali, e documenti connessi ad attività ECM.
Per la stampa di contributi scientifici, è inoltre facoltà del Consiglio Direttivo istituire o convenzionarsi con una rivista scientifica cui può essere conferito il ruolo di rivista ufficiale della Lice.
E' infine facoltà del Consiglio Direttivo realizzare ogni altro tipo di pubblicazione Lice nel rispetto delle finalità statutarie.
Articolo 26 - Collegio dei Revisori
La gestione finanziaria della Lice è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri eletti ogni triennio dall'Assemblea secondo le modalità stabilite all'art. 24. I Revisori dei Conti non sono rieleggibili.
Articolo 27 - Sezioni Regionali ed Interregionali
Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di sezioni regionali o interregionali, con lo scopo di implementare in sede locale l'attuazione delle iniziative statuarie della LICE. Per la costituzione della sezione il Consiglio Direttivo può nominare un Socio della Regione (il più anziano per iscrizione alla LICE) con lo scopo di indire una assemblea regionale mirante alla nomina del coordinatore regionale. E' comunque facoltà del Consiglio Direttivo, in caso di motivata urgenza o di problematiche legate alla sezione regionale in questione, nominare a sua discrezione un socio della regione per convocare l'assemblea o per coordinare la sezione regionale fino al termine naturale del mandato.
Le Sezioni sono disciplinate dal presente statuto e da un proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
I Coordinatori Regionali ed interregionali mantengono stretti rapporti con il Presidente ed il Segretario-Tesoriere e sono tenuti ad inviare annualmente al Consiglio Direttivo una dettagliata relazione sulla propria attività.
Articolo 28 - Attività precluse
La Lice non svolge attività politica, non ha finalità sindacali, non esercita né partecipa ad attività imprenditoriali (salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua) e non persegue scopi di lucro.